Cosa fare e come comportarsi in caso di attacco chimico o cibernetico, o alle infrastrutture idriche o energetiche, o ancora in caso di epidemie diffuse o pandemie? Dalla lotta al terrorismo, al contrasto alle minacce asimmetriche, alla gestione di emergenze sanitarie: occorre lo sviluppo di una capacità di resilienza nazionale e individuale.
di Claudio Bertolotti
Se per le situazioni di “emergenza” (situazione ordinaria) esistono piani integrati, la stessa cosa non si può dire per le “crisi” (situazione eccezionale): a fronte di minacce crescenti la Difesa Civile Nazionale è oggi più che mai essenziale. Ma chiariamo subito, la Difesa Civile non è la Protezione Civile.
Le situazioni di “crisi” – attacchi terroristici di rilevante entità, pandemie, flussi migratori di massa, incidenti nucleari e radiologici, attacchi cibernetici a infrastrutture strategiche integrate, ecc.. – sono potenziali minacce che mettono in discussione la sicurezza dello Stato e della Nazione; tali minacce sono tematiche di Difesa Civile che rendono necessaria l’adozione di strumenti per garantire la continuità dell’azione di governo, la salvaguardia degli interessi vitali dello Stato, la protezione della popolazione, la protezione della capacità economica, produttiva, logistica e sociale.
Ma a cosa serve un Piano Difesa Civile Nazionale? Come ha ben compreso la Germania molto recentemente, serve a preparare i propri cittadini e il proprio apparato statale: è una difesa da parte dello Stato che deve definire le misure di sicurezza e salvaguardia anche a livello individuale (chi deve fare cosa, e cosa si deve fare) per rispondere a catastrofi, conflitti, pandemie, attacchi terroristici, tipo CBRN (chimico, batteriologico, nucleare, radiologico), e incidente atomici – basti pensare alle centrali nucleari ai nostri confini –, ecc.
E’ dunque evidente che il cuore dell’azione della Difesa Civile non è l’intervento successivo ad un evento, bensì l’organizzazione preventiva, che preveda anche la collaborazione con soggetti privati, per fare in modo che le conseguenze di tale evento siano ridotte e brevi.
Ma al momento, purtroppo, non vi è nulla di efficace nelle mani degli operatori della difesa e della sicurezza, poichè non esiste un vero e proprio piano di difesa civile, bensì una semplice quanto inadeguata linea guida discendente dal D.Lgs 300 del 1999. Una normativa che, come si può ben comprendere, è poco più di una linea guida generale, e non un piano strutturato, non è adeguata all’evoluzione della minaccia terroristica contemporanea o a una pandemia ad elevata diffusione, non è stata sinora in grado di testare la reale capacità di risposta del “sistema nazionale”, non prevede una figura unica che abbia la responsabilità e il ruolo di Autorità esclusiva.
Inoltre, nel frattempo, è stato sviluppato e adottato il nuovo “concetto strategico della Nato” (del 2010) che ha introdotto il proprio approccio alla “Sicurezza generale” con implicito riferimento alla “Difesa civile” di cui qui si discute. Dunque siamo molto indietro, sia in termini di azioni che di intenzioni, rispetto a quanto sarebbe necessario per garantire la sicurezza ai cittadini italiani e questo nonostante il Manuale Nazionale di Gestione delle Crisi derivante dal DPCR 5 maggio 2010: la cui struttura, stabilita per DPCR e non per Legge ordinaria, lo rende succube di attività proprie delle Amministrazioni che operano in virtù di leggi primarie e in maniera autonoma. Dunque nessun “sistema”.
Ciò che serve oggi è dunque è un piano nazionale di difesa civile, definito all’interno di una Legge (fonte primaria) da cui deve discendere l’istituzione dell’Autorità per la Difesa Civile Nazionale.
Ciò che si impone come imprescindibile, inoltre, è il passaggio di responsabilità della Direzione Centrale per la Difesa Civile dal Ministero dell’Interno-dipartimento dei Vigili del Fuoco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a garanzia di un’efficace gestione della duplice componente militare e civile fornita dai due rispettivi ministeri. A ciò deve seguire la redazione del piano, composto da una prima parte “non classificata” (procedure individuali) e delega alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per Decreto “classificata” (procedure d’intervento dello Stato), contenente un piano nazionale di difesa civile per attacchi di tipo CBRN; misure adeguate e attuali di sicurezza da attacchi a infrastrutture critiche; disposizioni standardizzate aggiornate per una risposta sanitaria in caso di emergenza sanitaria o attacco terroristico.